Ordinanza rimozione deiezioni organiche animali da affezione e norme di conduzione

12 luglio 2022 - Amministrazione

Obblighi per tutti i conduttori e/o proprietari di cani e/o chiunque ne abbia la momentanea custodia - Vedi ordinanza

Il Comune di Courmayeur ha emanato un‘ordinanza che detta misure per la rimozione delle deiezioni organiche degli animali da affezione e norme sulla conduzione degli stessi sulla pubblica via.

L’ordinanza si è resa necessaria a seguito delle numerose lamentele per l'abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni organiche di animali domestici e poiché tale condotta risulta indecente in merito al decoro urbano e dato atto, inoltre, che potrebbe essere fonte di potenziali rischi di natura igienico-sanitaria.

Fino all’abrogazione dell’ordinanza N.5257 del 08/07/2022 è fatto obbligo a tutti i conduttori e/o proprietari di cani e/o chiunque ne abbia la momentanea custodia di:

1. munirsi su tutto il territorio comunale, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea e specifica attrezzatura (sacchetti di plastica) per la raccolta delle eventuali deiezioni solide degli animali; evitare che questi ultimi sporchino il suolo pubblico provvedendo ad asportare le deiezioni solide organiche, depositandole nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;

2. munirsi all’interno di tutti i centri abitati del Comune di Courmayeur, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di apposita attrezzatura (bottiglietta con acqua) per la pulizia delle eventuali deiezioni liquide degli animali;

3. condurre i cani con apposito ed idoneo guinzaglio;

4. equipaggiare i cani di museruola nei seguenti casi:

  • - cani ritenuti potenzialmente pericolosi secondo quanto specificato nell’ordinanza del Ministro della Salute Girolamo Sirchia;
  • - accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche (art. 6, comma 1, l.r. n. 37/2010) - accesso dei cani (ove consentito) negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art. 8, comma 2, l.r. n. 37/2010), sui mezzi di trasporto pubblico;
  • - cani morsicatori (art. 9, comma 7, 1.r. n. 37/2010);

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano nei confronti delle persone non vedenti o ipovedenti accompagnate dal proprio cane-guida e, limitatamente al precedente punto 3, alle Unità Cinofile delle Forze di Polizia. Il presente provvedimento non si applica, altresì, ai conduttori degli animali appositamente addestrati per operazioni di salvataggio, in caso di intervento operativo sul territorio (documentabile) o di esercitazione nell’ambito della Protezione Civile.

È consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani:

  • - entro i limiti dei luoghi privati non aperti al pubblico;
  • - da pastore e da caccia, quando vengono utilizzati per la custodia delle greggi e per la caccia;

Per chiunque contravvenga ai suddetti divieti è prevista una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Valuta questo sito
Torna su